Medicinali orfani: il giudice europeo delinea i criteri per l’assegnazione della classificazione

Dott.ssa Anna Garaventa

 

Il rilascio dell’AIC a livello europeo come medicinale orfano, in presenza di un prodotto di riferimento dotato di AIC rilasciato però in un solo stato membro (o in alcuni di essi), non può configurare un’ipotesi di “beneficio significativo” ai sensi dell’art. 3 Regolamento 141/2000, giustificativa dell’assegnazione della qualifica di medicinale orfano.
Questo è quanto chiarito dal Giudice europeo nella sentenza che ha definito la vertenza tra l’Azienda farmaceutica GMP-Orphan e la Commissione Europea relativa alla cancellazione del medicinale Cuprior dal registro dei medicinali orfani.

 

Il Tribunale Europeo con sentenza 16 maggio 2019 GMP-Orphan (GMPO) – European Commission ha definito la causa T-733/17, confermando la decisione adottata il 5.09.2017 dalla Commissione Europea di inserimento del medicinale Cuprior – trientina tetracloridrato nel registro dei medicinale per uso umano in luogo della precedente classificazione quale medicinale orfano.

Con la sentenza in oggetto l’Azienda ha visto respingere il proprio ricorso volto all’annullamento della decisione con cui la Commissione ha ritenuto che la specialità medicinale Cuprior non soddisfacesse più i criteri previsti dalla normativa per poter essere registrato come medicinale orfano.

La decisione è stata assunta sulla base dei pareri espressi dal COMP (Committee for Orphan Medicinal Products), organo interno all’EMA, il quale ha dichiarato che non era stata data prova del beneficio significativo apportato da tale prodotto rispetto al prodotto di riferimento, per il quale era stata rilasciata l’AIC nel Regno Unito già nel 1985, e che non era stata dimostrata la mancanza di reperibilità del prodotto di riferimento.

La pronuncia offre l’occasione di affrontare un tema delicato quale quello dei medicinali orfani, in particolare i presupposti necessari per l’attribuzione di tale qualifica e le cause che possono portarne alla revoca.

La normativa di riferimento è contenuta all’interno del Regolamento 141/2000 relativo ai medicinali orfani, il quale all’art. 3, rubricato “criteri per l’assegnazione della qualifica”, prevede che il medicinale possa essere qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor sia in grado di dimostrare:

“ a) che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di una affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nella Comunità nel momento in cui è presentata la domanda, oppure

che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nella Comunità di una affezione che comporta una minaccia per la vita, di un’affezione seriamente debilitante, o di un’affezione grave e cronica, e che è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale medicinale all’interno della Comunità sia tanto redditizia da giustificare l’investimento necessario;

e

b) che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità oppure che, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione.

La ricorrente lamenta un’errata interpretazione della locuzione “beneficio significativo” di cui alla lettera b) dell’art. 3, sostenendo che lo stesso sarebbe implicitamente riscontrabile nel rilascio dell’AIC in tutti gli Stati Membri, in quanto l’aumento della disponibilità di una terapia basata su trientina fornirebbe ai pazienti un beneficio significativo sotto forma di un importante contributo all’assistenza ricevuta.

Per comprendere a fondo le censure della ricorrente ed il seguente rigetto da parte del Tribunale occorre tracciare un quadro completo della disciplina relativa ai medicinali orfani e lo si farà seguendo il medesimo iter proposto dal Collegio.

Il Tribunale, infatti, distingue due fasi all’interno della procedura relativa ai medicinali de quibus: la prima concerne l’assegnazione della qualifica di “orfano”, la seconda riguarda il rilascio dell’AIC quale medicinale orfano.

In merito alla prima, occorre far riferimento al sopra riportato articolo 3 Reg. 141/2000. In particolare, il caso in esame rientra nella fattispecie contemplata alla lettera b) secondo periodo, in quanto esisteva in commercio già un medicinale a base di trientina dicloridrato – c.d. prodotto di riferimento – il cui AIC è stato rilasciato nel Regno Unito nel 1985. Quindi, lo sponsor, ossia GMPO, avrebbe dovuto provare che il proprio prodotto avrebbe apportato benefici significativi ai pazienti interessati rispetto al prodotto già esistente e autorizzato.

Il concetto di beneficio significativo, non è un concetto di libera interpretazione, ma è definito dal Regolamento 847/2000, il quale all’art. 3 “Definizioni” dispone che “per beneficio significativo si intende un miglioramento sostanziale delle condizioni del paziente dal punto di vista clinico o dal punto di vista generale”.

Qualora tale confronto abbia esito positivo, il medicinale può essere qualificato come orfano, come evidentemente accaduto inizialmente per il Cuprior.

La seconda fase, invece, è relativa al rilascio dell’AIC del medicinale qualificato precedentemente orfano, per il quale il titolare desidera il mantenimento di tale qualifica al momento dell’immissione in commercio.

In questo caso gli organi preposti (il COMP) verificano che i criteri di cui all’art. 3 Reg. 141/2000 sussistano ancora e, nel caso in cui il medicinale non risponda più ai suddetti criteri, provvedono alla cancellazione dello stesso dal Registro comunitario dei medicinali orfani.

È in questa fase che il COMP ha espresso il proprio parere, ritenendo che il Cuprior non soddisfacesse più i criteri ex art. 3 Reg. 141/2000 con conseguente iscrizione nel Registro dei medicinali per uso umano.

Al contrario, la ricorrente sostiene che l’imminente AIC della propria specialità valida per tutto il territorio dell’Unione costituirebbe un “presupposto implicito” di beneficio significativo poiché il medicinale di riferimento è autorizzato solo in uno Stato membro (UK).

Tale interpretazione non è tuttavia condivisibile, atteso che non esiste alcuna norma che contempli che “l’AIC di un medicinale costituisca di per sé un beneficio significativo rispetto al trattamento alla base di un farmaco esistente, altrettanto efficace e già autorizzato, anche se in un unico Stato membro”.

Prosegue il Tribunale affermando che:

lo sponsor deve dimostrare, basandosi su prove e dati concreti e fondati, che il suo medicinale procura un beneficio significativo nel senso che assicura un miglioramento sostanziale delle condizioni del paziente” dal punto di vista clinico oppure, come nel caso in esame, sotto il profilo della cura generale, senza potersi basare su presunzioni o affermazioni generiche.

Il Tribunale evidenzia che “la semplice circostanza che il medicinale di riferimento sia autorizzato solo in uno Stato membro, non significa che i pazienti negli altri Stati membri non vi abbiano legittimo accesso e che non siano soddisfatte le loro necessità”, ad esempio tramite i programmi nazionali di importazione adottati in conformità della direttiva 2001/83 che garantisce la possibilità per gli Stati membri di adottare meccanismi legali volti a consentire l’importazione nel loro territorio di un medicinale autorizzato in un altro Stato membro.

La ricorrente eccepisce che negli eventuali Stati membri importatori si darebbe luogo ad un uso “off label” del medicinale, con i relativi aggravi burocratici che tale utilizzo comporta. Ma anche tale impostazione non può essere avallata, in quanto:

non si tratta di un «uso off-label» (quindi per indicazioni non coperte dall’AIC) del medicinale di riferimento, ma solo del suo uso in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stato autorizzato, e proprio per le indicazioni terapeutiche per le quali è stato autorizzato”.

Alla luce di tali esaustive argomentazioni anche gli altri motivi a sostegno del gravame sono rigettati, con conseguente conferma del provvedimento di cancellazione del Cuprior dal Registro dei medicinali orfani e conseguente inserimento nel registro dei medicinali per uso umano.

Data la peculiarità dell’argomento, che si ripercuote inevitabilmente sul contenzioso, la sentenza esaminata assume ancora maggiore rilevanza, offrendo una panoramica dettagliata sulla disciplina dei medicinali orfani, chiarendone in modo esauriente alcuni degli aspetti più rilevanti.