Radiofarmaci: la Corte di Giustizia esclude il carattere gratuito della convenzione e impone la gara
La redazione di Giuripharma
La Corte di Giustizia, con sentenza EU:C:2018:843 si pronuncia sul caso C-606/17 IBA contro Azienda ULSS 3, Regione Veneto et altri.
La questione trae origine dal ricorso nanti il TAR di IBA Molecular che lamentava una violazione della normativa europea in materia di appalto a seguito dell’adozione di provvedimenti e atti convenzionali da parte dell’USL 3 e dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre mediante i quali era affidato al Sacro Cuore, ossia una struttura religiosa di diritto privato, direttamente e senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, per un periodo di tre anni, l’appalto per la fornitura del farmaco 18‑FDG.
Era contestata da IBA la contestuale concessione di un finanziamento di 700.000,00 euro da parte della Regione Veneto a favore del Sacro Cuore, destinato a coprire il costo della fornitura de qua.
La Corte di Giustizia, in favore di una prevalenza della sostanza sulla forma, non ha dubbi sulla natura onerosa del contratto di produzione e fornitura in oggetto: “Così, un contratto che preveda uno scambio di prestazioni rientra nella nozione di appalto pubblico (quindi a titolo oneroso) anche nel caso in cui la remunerazione prevista sia limitata al rimborso parziale delle spese sostenute per fornire il servizio concordato”, inoltre, nel caso di specie non può prescindersi dal considerare “l’esistenza del corrispettivo versato al fornitore di tale farmaco mediante una sovvenzione di EUR 700 000 erogata dalla Regione Veneto”.
Pertanto, in merito alla prima questione “ L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso”.
Sulla questione relativa alla natura degli ospedali privati “classificati”, il Collegio evidenzia come la direttiva 2004/18 osta “ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti”.
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