La lunga marcia delle parafarmacie al riconoscimento professionale

Prof. Mauro M. De Rosa e Dott.ssa Anna Garaventa

 

 

Abstract

Le parafarmacie potranno accedere al Servizio del Sistema Tessera Sanitaria – STS e, in particolare, alla lettura delle Ricette bianche elettroniche (REB) grazie ad una sentenza del Tar Lazio n. 14273/2022 del 2 novembre: il Mef e il Ministro della salute devono attivarsi per dare l’autorizzazione anche alle parafarmacie e quindi riconoscerne il ruolo e l’estensione di ambito professionale.

 

Premessa

Le farmacie aperte al pubblico sono esercizi commerciali che hanno goduto di una serie di agevolazioni come la distribuzione del farmaco in esclusiva, i concorsi dedicati, la possibilità di ereditare una concessione dello Stato anche in seconda generazione fin dalle leggi di riforma del 1968 dell’allora Ministro della sanità Luigi Mariotti.

La fine dell’esclusiva sostanziale è arrivata con la legge taglia spese 405 del 2001 che ha ridato alle farmacie ospedaliere la possibilità di dispensare al pubblico e introdotto la DPC; il secondo è arrivato con le “lenzuolate” del Ministro per lo sviluppo economico Pierluigi Bersani nel 2006.

Le liberalizzazioni sono operazioni tendenzialmente appartenenti a orientamenti di destra, mentre le statalizzazioni appartengono più alla sinistra.

Il paradosso è che la liberalizzazione concorrenziale sulle farmacie è stata proposta e ottenuta da un ministro già comunista, che riuscì a far approvare l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 223/2006:

 

Art. 5

Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

  1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e)  e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione,  di  cui  all’articolo  9-bis  del  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute e  alla  regione  in cui ha sede l’esercizio e)) secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

 

 Il caso

Quasi 100 parafarmacie sparse su tutto il territorio italiano hanno deciso di adire il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (N° ricorso 7908 del 2022) avverso il Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Società Generale d’Informatica S.p.A. (SOGEI) per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di significazione e diffida formulato dagli odierni ricorrenti in data 23 maggio 2022.

Cosa si proponevano questi esercizi commerciali dotati obbligatoriamente di farmacisti grazie a Bersani?

Semplicemente di ottenere da questi Soggetti istituzionali e amministrativi di provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché fosse garantito agli esponenti, esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 223/2006, l’accesso al Servizio del Sistema Tessera Sanitaria – STS, per consentire loro la lettura delle REB.

Perché questa sentenza è importante?

Vediamo innanzi tutto cosa sono le REB: REB è un acronimo che sta ad indicare le “ricette elettroniche bianche”, cioè quelle ricette mediante le quali i medici di base prescrivono farmaci e prodotti che possono essere acquistati dagli assistiti anche presso i loro esercizi commerciali.

Tale possibilità ad oggi era loro preclusa sulla base del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute del 30 dicembre 2020 nella parte in cui non contempla le Parafarmacie tra i soggetti abilitati all’impiego delle ricette mediche elettroniche, sostenendo che “soltanto dalla modifica del richiamato Decreto potrà discendere l’attività amministrativa richiesta”.

 

 

Esito

Il Collegio afferma che sussiste l’obbligo di legge di dare riscontro all’istanza proposta dai ricorrenti con la quale viene chiesto di accedere al STS per leggere le REB al fine di poter vendere, anche tramite questo canale, i prodotti di competenza.

Per cui è il “presupposto dell’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è la sussistenza in capo all’amministrazione dell’obbligo a provvedere in relazione all’istanza avanzata”.

Infatti, nel processo di digitalizzazione delle ricette, la possibilità di provvedervi è garantita dall’accesso ai percorsi digitali cui hanno accesso le farmacie all’atto della presentazione del c.d. promemoria della ricetta elettronica esibito dall’assistito, previa acquisizione nel sistema telematico dei dati riportati nel promemoria (art. 50, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 11 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 novembre 2011; decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, 30 dicembre 2020; circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 3 marzo 2022).

Ma se questa “autorizzazione” non viene data anche alle parafarmacie, la digitalizzazione viene nei fatti impedita, creando una disomogeneità tra gli esercizi commerciali e le farmacie.

In sostanza per le parafarmacie la ricetta elettronica bianca consente di inserire nel documento digitale anche i farmaci c.d. SOP (senza obbligo di prescrizione) e i prodotti O.T.C. (Over the counter – sopra il banco), ossia i farmaci e prodotti alla cui vendita sono autorizzate, anche se non in via esclusiva, le Parafarmacie in forza dell’art. 5, comma 1, del d.l n. 223/2006.

Pertanto, il TAR non può provvedere direttamente ed entrare nel merito, potendo esclusivamente disporre che i soggetti pubblici interpellati provvedano sull’istanza delle ricorrenti, tuttavia trova lo spazio per affermare che il quadro normativo delineato fonda l’obbligo a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere.

 

Come fare?

Basta collegare le parafarmacie al sistema telematico del STS che consente la lettura del c.d. promemoria della REB e quindi l’acquisizione delle REB.

Per poterlo fare occorre però la modifica di un decreto per evitare che venga precluso alle Parafarmacie la vendita dei prodotti avvalendosi del canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB),

Gli esercizi commerciali delle Farmacie, collegate al STS con riguardo al portale “Gestione Ricetta Elettronica Bianca”, possono da tempo commercializzare (anche) i prodotti che vendono le Parafarmacie beneficiando dei vantaggi derivanti dalla ricetta dematerializzata (REB).

Si crea in sostanza un vantaggio anticoncorrenziale per le farmacie rispetto alle parafarmacie, che hanno così deciso di ricorrere per evitare ulteriori discriminazioni.

I giudici affermano che questo lo impone “la legge sulla dematerializzazione delle ricette mediche tradizionali, nonché le disposizioni sulla liberalizzazione dell’attività delle Parafarmacie che implicano (anche) l’eliminazione degli irragionevoli ostacoli alla libera della concorrenza nel mercato e i principi costituzionali che esigono che l’azione amministrativa si svolga in modo imparziale (art. 97 Cost.).

 

Conclusioni

La lunga marcia delle parafarmacie e degli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 223/2006 per ottenere un vero e proprio riconoscimento di tutte le attività spettanti alle farmacie ad esclusione della Convenzione è lunga e tortuosa e non è ancora finita.

La previsione anticoncorrenziale dell’allora Ministro Bersani cioè quella di allargare il numero delle farmacie mediante una serie successiva di step non si è avverata, anche perché sono stati trovati strumenti diversi come il concorso per sedi ad accesso diversificato degli anni scorsi.

La perseveranza di questi esercizi lungo quella strada tracciata è però irta di ostacoli anticoncorrenziali ed istituzionali nonostante le segnalazioni che sono state date al Parlamento dall’Antistrust nel 2010 sul DDL 2079 e nel 2011 alla luce dell’emendamento n. 1206 presentato al decreto-legge n. 225 (c.d. milleproroghe).

Non sarà facile per loro ottenere una maggioranza in Parlamento per modificare le leggi in vigore che determinano la presenza degli archetipi legislativi come la pianta organica ed i concorsi che a tutt’oggi sembrano inscalfibili.