Nuova pronuncia della Corte di Giustizia UE a favore dell’uso off-label di Avastin

La redazione di Giuripharma

 

Avastin/Roche – Lucentis/Novartis: dopo la pronuncia del 23 gennaio 2018 (causa C-179/16) la Corte di Giustizia UE con sentenza causa C-29/17 del 21 novembre 2018, torna ad occuparsi dell’annosa questione che ha visto coinvolte le case farmaceutiche Roche e Novartis in relazione ai rispettivi prodotti Avastin e Lucentis.

 

La questione sottoposta all’attenzione della Corte, questa volta, trae origine dall’impugnazione proposta da Novartis nanti al TAR Lazio ed avente ad oggetto il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 14.04.2014 e le determine AIFA n. 622/2014 e 79/2015.

Il CSS con il parere del 15 aprile 2014 affermava, tra l’altro, che la preparazione del medicinale Avastin “per uso intravitreale è una preparazione galenica magistrale sterile”, mentre AIFA, prima, con la determina 622/14 inseriva l’impiego dell’Avastin per il trattamento della degenerazione maculare correlata all’età nell’elenco dei medicinali erogati a carico del SSN, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, del D.L. n. 536/1996, stabilendo alcune condizioni per il riconfezionamento e la somministrazione del medicinale, e, poi, con la determina n. 79/15 modificava talune indicazioni relative ai soggetti che possono somministrare l’Avastin per uso oftalmico.

La sentenza TAR Lazio 299/2016 del 13.01.2006 aveva respinto il ricorso di Novartis e successivamente, nel procedimento di appello, l’ordinanza CDS 5373/2016 del 19.12.2016 aveva sospeso il giudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia UE per avere una statuizione interpretativa della normativa europea.

La Corte di Giustizia UE, nell’esaminare la questione, premette che il diritto dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi di previdenza sociale e ad adottare, in particolare, norme miranti a disciplinare il consumo dei prodotti farmaceutici salvaguardando l’equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari. L’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, come pure l’assegnazione delle risorse loro destinate, rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri, tuttavia nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione.

Premette anche che il diritto dell’Unione Europea in materia di prodotti farmaceutici non vieta né la prescrizione di un medicinale off-label né il suo riconfezionamento ai fini di tale uso, ma subordina dette operazioni al rispetto di condizioni stabilite da tale normativa.

Nell’esaminare nel merito le questioni sottoposte alla sua attenzione, la Corte rileva che le operazioni di riconfezionamento dell’Avastin – come previste dalle determine AIFA impugnate nel procedimento pendente davanti ai Giudici amministrativi nazionali – non modificano in modo sostanziale la composizione, la forma o altri elementi essenziali di tale medicinale e, quindi, non sono equiparabili alla «preparazione» di un nuovo medicinale derivato dall’Avastin attraverso una formula magistrale oppure una formula officinale. Conseguentemente il medicinale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, non potendo trovare applicazione le cause di esclusione previste dell’articolo 3 della direttiva stessa, riguardanti esclusivamente i medicinali “preparati” in farmacia, vale a dire quelli prodotti in farmacia, cioè le formule magistrali e le formule officinali.

A parere della Corte il riconfezionamento dell’Avastin alle condizioni previste dalle misure nazionali adottate da AIFA non necessita di un’AIC allorché tale operazione è prescritta da un medico mediante una ricetta individuale ed è effettuata da farmacisti ai fini della somministrazione di tale medicinale in ambito ospedaliero.

Inoltre, se in forza dell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, la fabbricazione di un medicinale è soggetta, in linea di principio, all’obbligo di detenere un’autorizzazione di fabbricazione, nel caso in specie risulta applicabile la deroga prevista dall’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva: tale deroga, infatti, prevede che l’autorizzazione di fabbricazione non è richiesta per le preparazioni, le divisioni, i cambiamenti di confezione o di presentazione, eseguiti soltanto ai fini della fornitura al dettaglio dei medicinali, da farmacisti in farmacia o da altre persone legalmente autorizzate negli Stati membri ad eseguire dette operazioni.

Dato che le operazioni di riconfezionamento dell’Avastin, oggetto delle decisioni dell’AIFA, non necessitano di un’AIC ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/83 né di un’autorizzazione di fabbricazione ai sensi dell’articolo 40 di detta direttiva, nella normativa europea valutata nulla osta a misure nazionali come quelle in causa nel procedimento principale nanti i Giudici amministrativi nazionali, che stabiliscono le condizioni alle quali l’Avastin può essere riconfezionato ai fini del suo impiego per indicazioni terapeutiche in ambito oftalmico non coperte dalla sua AIC.

Poiché il riconfezionamento dell’Avastin, alle condizioni stabilite dalle misure nazionali, non necessita dell’ottenimento di un’AIC, tali norme nazionali non ledono neppure la competenza esclusiva conferita all’EMA per l’esame delle domande di AIC nell’ambito della procedura centralizzata.
Conforme alla normativa europea in materia di farmocovigilanza appaiono anche le misure nazionali applicabili al caso di specie, e precisamente articolo 1, comma 4 bis, del D.L. n. 536/96, che autorizza l’AIFA a monitorare medicinali come l’Avastin, il cui impiego per un uso off-label è posto a carico finanziario del SSN e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti.

L’uso off-label del farmaco Avastin trova, quindi, un’ulteriore legittimazione da parte dei Giudici europei.

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