Protestare paga: 1.085 milioni è l’ammontare del “contributo” statale al pagamento del payback DM agli industriali del biomedicale
Prof. Mauro M. De Rosa e Avv. Sabrina Devoto
Abstract
Le proteste degli industriali del biomedicale suscitate dalla richiesta di pagamento dei contributi, previsti per legge diversi anni fa, al ripiano rispetto alla eccedenza di spesa per l’approvvigionamento dei dispositivi medici da parte delle Aziende del servizio sanitario nazionale, sono approdate al Parlamento.
Il Governo Meloni-I, sensibilizzato da tali proteste, ha provveduto ad abbuonare la metà dell’importo inizialmente richiesto, indicando in 1.085 milioni l’entità del contributo totale dovuto dalle imprese.
La protesta, però, non sembra fermarsi e il contenzioso potrebbe attivarsi con numerosi ricorsi che già si attendono almeno da parte delle imprese che non ottempereranno alle condizioni poste dal decreto “sconti”.
Premessa
Anche se ci sono voluti diversi anni (se ne parla dal 2011 con la Legge 111/2011 art. 17, di conversione del D.L. 98/2011) per arrivare alla riscossione, per gli industriali del biomedicale il pay-back è considerato solo come una “tassa” che sono tenuti a versare allo Stato.
Quanto era già avvenuto nel passato per il pay-back sui medicinali si sta avverando anche per il pay-back sui dispositivi medici: le Regioni definiscono l’ammontare, gli organi di controllo verificano, partono le richieste e iniziano le proteste che arrivano al centro del potere, il Parlamento, il quale ha legiferato e può modificare la legge istitutiva, risalente al 2015.
Il pay-back, nella prospettiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), invece, non è una tassa ma un contributo alla stabilizzazione del sistema sanitario e una forma di contribuzione sociale da parte degli industriali per la sua tenuta.
Ovviamente con questi punti di vista antitetici, il contenzioso, come è avvenuto per i farmaci, era non solo atteso ma quasi obbligatorio.
Nel caso dei farmaci l’avvio del contenzioso era quasi dovuto perché i dati relativi all’ammontare del dovuto in passato erano spesso erronei o fortemente imprecisi. Più recentemente, anche grazie all’obbligo della fatturazione elettronica, tale contenzioso si è notevolmente ridotto, anche se non del tutto azzerato.
Ma le proteste degli industriali del biomedicale hanno scalfito la posizione governativa che, dopo aver prorogato i termini del dovuto al 30 giugno 2023, hanno (“finalmente” direbbero gli industriali) portato alla decisione di applicare uno sconto almeno per il 2023.
Il contributo
Dopo tutta l’attività di contrasto all’applicazione della legge da parte degli industriali dei dispositivi medici e del loro rappresentante sindacale a capo di Confindustria – DM, Dott. Boggetti, il governo ha deciso di provvedere allo stanziamento di una somma pari al 52% del dovuto a titolo di pay back DM da destinare alle Regioni e alle Provincie autonome.
Le modalità previste sono contenute nell’articolo 8 del Decreto Legge n. 34/2023 varato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 il 30 marzo 2023, conosciuto come “Decreto Bollette”.
Tra le diverse misure di interesse sanitario, contenute nel provvedimento, vi è proprio l’istituzione di un fondo da 1.085 milioni.
L’obiettivo dichiarato è quello di “limitare l’impatto” che il debito determinato dai 2,2 miliardi di payback previsti a carico delle imprese produttrici di dispositivi medici e ad oggi non versato avrebbe sui bilanci regionali.
Il secondo obiettivo, non dichiarato, è quello di “ridurre la pressione politica” da parte di una nutrita schiera di Aziende, molte delle quali di piccole e medie dimensioni, che lamentano da tempo la “insostenibile” applicazione della misura prevista nel 2015 e mai resa cogente dalle Regioni.
Le condizioni
Ma c’è un però.
Ovvero se gli industriali decidono di “accontentarsi” di uno “sconto del 52%” rispetto al dovuto, devono però ottemperare alla condizione prevista dal decreto di rinunciare all’eventuale contenzioso attivato.
Senza tale rinuncia, l’ammontare dovuto dovrà essere versato per intero, senza nessuno “sconto”, che rimane dunque assegnato a Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che:
- non hanno attivato contenzioso o
- rinunciano al contenzioso eventualmente attivato.
Le modalità operative di versamento
Le Aziende del biomedicale interessate dallo sconto previsto dal provvedimento devono entro il 30 giugno 2023, versare la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali (di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali, che lo hanno determinato.
L’obbligo è quello previsto (dall’articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:
- a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
- b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 del 22 gennaio 2010.
Un ulteriore concessione per le PMI: la garanzia del prestito richiesto.
Le piccole e medie imprese, che avessero problemi o esigenze di liquidità connesse all’assolvimento dell’obbligo di ripiano di cui al comma 3 del articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Iva su payback dispositivi medici
Il Decreto prevede anche che le aziende fornitrici dei dispositivi medici potranno portare in detrazione l’Iva determinata, scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati, ed indica le modalità. Questo si rende necessario in quanto i tetti regionali e il tetto nazionale sono calcolati al lordo dell’IVA.
Piccolo “problema” con soluzione all’italiana, come previsto dall’articolo 9 del decreto: prima si versa, poi si detrae.
Il decreto così recita: “In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”
Le conseguenze per chi non ottempera alle condizioni previste dal decreto
Le Aziende che non ottempereranno alle condizioni per ottenere lo “sconto” rispetto al dovuto, cioè che non rinunceranno al contenzioso attivato, hanno l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.
In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
Le incombenze in capo alle Regioni
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli Enti del proprio servizio sanitario, devono:
- verificare la corretta compilazione della fattura elettronica e
- mettere a disposizione del Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività realizzate per il suo rispetto.
Criticità
Per chi decide di non pagare in misura ridotta entro il 30 giugno, resta percorribile solo la strada del contenzioso che, in parte, è già stato attivato o che potrebbe esserlo dagli “irriducibili”.
Questa strada è probabile venga percorsa soprattutto dalle aziende a cui è stato richiesto il pagamento di importi molto elevati, che potrebbero essere portati a scegliere comunque di insistere nei ricorsi.
Queste aziende, tuttavia, se da subito dichiarano di non aderire o non dichiarano nulla, oltre all’alea del giudizio, teoricamente rischiano già dopo il 30 aprile, data a cui il D.L. n. 4/2023 aveva rinviato “per l’assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate”, di vedersi compensare le somme dovute con i crediti che vantano nei confronti delle Regioni e Provincia autonome per forniture.
Onde evitare questo, le aziende potrebbero dichiarare di aderire e poi rivedere la propria decisione e non versare, come ipotizzato anche dall’Avv. Stefanelli in un’intervista rilasciata ad Aboutpharma, oppure optare per chiedere un nuovo intervento cautelare al TAR proprio in conseguenza a quanto previsto dal Decreto Bollette.
Le Regioni dal canto loro dovranno decidere se attivarsi da subito per il recupero del dovuto, anche mediante compensazione, oppure attendere il 30 giugno e procedere per il recupero dell’intera quota solo nei confronti di quelle aziende che effettivamente non avranno pagato in misura scontata: fino al 30 giugno non sarà per loro neppure chiaro in che misura potranno o meno attingere dal fondo.
Riflessioni finali
Non entrando nel merito della giustezza o meno della protesta portata avanti dagli industriali del biomedicale, non si può non asservare che, almeno in questo caso, protestare paga …. in misura ridotta.
Il lavoro sin qui svolto dal Presidente Boggetti è sicuramente di particolare pregio nella prospettiva industriale, visto l’esito delle proteste e degli interventi a sostegno delle imprese che sono stati posti in essere.
Anche se non è detto che Boggetti e la Confindustria-DM si accontenteranno dei risultati ottenuti, come già affermato all’indomani dell’approvazione del decreto:
“Non è togliendo 1,1 miliardo alle aziende, concedendo rateizzazioni o aggiustando la stortura dell’Iva – ha dichiarato Boggetti – che si risolve il problema, soprattutto perché la norma resterebbe attiva per gli anni 2019-2022 e per il futuro. Inoltre, molte aziende hanno ricevuto un payback che include i servizi (per legge non inclusi nel conteggio) e non si capisce come uno sconto dovrebbe sanare queste storture e rendere le aziende soddisfatte, tanto più che le imprese scontano il pagamento per i servizi correlati. Il contenzioso generato dal payback si inasprirà con evidenti ricadute sulle imprese e sulla fornitura per i nostri ospedali. La cosa più saggia e lungimirante è semplicemente cancellare il payback perché non ancorato alla realtà, ai veri bisogni di cura dei cittadini”.
Quel che è certo è che le Regioni, che hanno posto in bilancio, l’ammontare di 2,2 miliardi di contributo dovuto dal ripiano si troveranno a dover fare i conti da un lato con un periodo di incertezza tra il 1 maggio ed il 30 giugno e dall’altro con una situazione nuova in cui il ripiano verrà effettuato dallo Stato fino all’ammontare massimo pari ai fatidici 1.085, ripartiti come nella tabella associata al Decreto che riportiamo in allegato, mentre il resto dovranno riscuoterlo come da prassi e effettuarne il controllo.
Riferimenti:
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Quotidiano sanità.Decreto Bollette. Dal payback per i dispositivi medici alla stretta per i medici a gettone fino alle nuove norme per contrastare la violenza contro i sanitari. Ecco il testo in GU. 31 marzo 2023. Sitoweb: https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=112525&fr=n
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24 Ore x. Boggetti (Cdm) al Governo: no agli sconti, avanti con i ricorsi al Tar per chiedere la cancellazione del payback. 28 marzo 2023. Sitoweb: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2023-03-28/boggetti-cdm-governo-no-sconti-avanti-i-ricorsi-tar-chiedere-cancellazione-payback-152839.php?uuid=AE5NttAD&refresh_ce=1