Nuova remunerazione aggiuntiva alle farmacie per la dispensazione di farmaci in regime di SSN: conferma del mix remunerativo percentuale-prestazionale
Dott.ssa Daniela Calzia e Prof. Mauro M. De Rosa
Premessa
Negli ultimi anni la fatturazione delle farmacie relativa alla dispensazione del farmaco in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha subito un calo a causa di numerosi fattori come, ad esempio, l’introduzione e l’implementazione della prescrizione dei farmaci equivalenti (“generici”) e dei biosimilari a basso costo correlata alla maggior attualizzazione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica per il SSN.
Fino ad oggi, escludendo il periodo emergenziale da pandemia da COVID-19, il sistema di remunerazione della filiera del farmaco, si è basato sul riconoscimento di una percentuale fissa (“margine”) sul prezzo di vendita al pubblico del medicinale (legge n. 662/96, modificata dalla legge n. 122/2010) che, però, in ambito di un contesto di diminuzione dei prezzi non garantirebbe il mantenimento di adeguati livelli di remunerazione.
La problematica affrontata nel DL 78/2010 (poi convertito nella 662/96 pubblicata in GU n.125 del 31-05-2010 – S.O. n. 114) aveva però disposto l’avvio di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Nel 2012 tale accordo è stato ripreso dal DL 95/2012 (GU n.156 del 06-07-2012 – S.O. n. 141), in base al quale l’attuale sistema di remunerazione sarebbe stato sostituito da un nuovo metodo a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed, a garanzia del suddetto termine, il Governo sarebbe potuto intervenire direttamente e autonomamente, attraverso Decreto del Ministero Salute, di concerto con il MEF. Nonostante tale scadenza, nessuna modifica al sistema di remunerazione è stata apportata.
Gli elementi di novità nel 2021 e nel 2023
Per sbloccare la situazione, purtroppo, è intervenuto un elemento di natura emergenziale che ha però avuto come esito un cambiamento atteso da anni: l’avvento dello stato emergenziale relativo alla pandemia da COVID -19 ha determinato l’attivazione nel 2021 del cosiddetto “Decreto sostegni” (1) che all’art. 20 cita:
“e’ riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, …”.
“pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 150 milioni di euro per l’anno 2022…”
Per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie relativa all’anno 2023 invece è stato necessario attendere la data del 25.05.2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 30 marzo 2023 attuativo della Legge di Bilancio 2023 (G.U. n. 120 del 25/05/2023).
Il Decreto stabilisce che a decorrere dal 1° marzo 2023, a tutte le farmacie è riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, nel limite di 150 milioni di euro annui, per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.
Tale remunerazione aggiuntiva inoltre non concorrerebbe alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata mentre sarebbe compresa nel fatturato annuo del SSN.
Entrambe le modifiche sono state corrisposte secondo il criterio prestazionale, ancorché aggiuntivo a quello percentuale che è tuttora in vigore. Pertanto oggi siamo in presenza di un criterio di remunerazione misto percentuale e prestazionale.
Criteri di assegnazione delle risorse
Entrando nel merito della specifica riforma, per quanto concerne i criteri di assegnazione delle risorse, il Decreto dispone che:
«a tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata a ogni confezione di farmaci generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento».
Inoltre, «alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del SSN, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN».
Per le «farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario 1,5%, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN».
Infine, «alle farmacie rurali e urbane con fatturato del SSN inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto del SSN, ai sensi dell’art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN».
Nell’allegato A del Decreto è presente la suddivisione del fondo da 150 milioni di euro ripartito tra le Regioni in base al criterio della popolazione pesata (Tabella 1).
Tabella 1: Ripartizione del fondo per la remunerazione aggiuntiva alle farmacie per l’anno 2023 pari ad euro 150 milioni
Regione | Totale assegnato |
Piemonte | 11.947.008 € |
Valle d’Aosta | 284.911 € |
Lombardia | 23.422.160 € |
Provincia autonoma di Bolzano | 858.039 € |
Provincia autonoma di Trento | 1.325.429 € |
Veneto | 11.757.689 € |
Friuli Venezia Giulia | 3.211.849 € |
Liguria | 3.743.157 € |
Emilia Romagna | 12.713.884 € |
Toscana | 9.641.555 € |
Umbria | 2.399.372 € |
Marche | 3.798.686 € |
Lazio | 13.236.914 € |
Abruzzo | 3.539.305 € |
Molise | 899.682 € |
Campania | 14.046.708 € |
Puglia | 10.173.441 € |
Basilicata | 1.633.874 € |
Calabria | 5.721.102 € |
Sicilia | 11.255.611 € |
Sardegna | 4.389.444 € |
TOTALE | 150.000.000 € |
Il ruolo delle Regioni ai fini del riconoscimento e recupero delle somme eccedenti
Alle Regioni è affidato il monitoraggio periodico sull’effettiva spesa sanitaria sostenuta, per il riconoscimento della remunerazione in capienza al fondo. Nel Decreto infatti si legge che:
«in sede di applicazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano monitorano con cadenza temporale periodica l’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva di cui all’art. 2. Al fine di rispettare il limite di spesa fissato all’art. 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. In caso di eccedenze degli importi di cui all’allegato A, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, le risorse restano a disposizione delle Regioni e Province autonome».
Il nuovo ruolo delle farmacie di comunità nell’ambito della Farmacia dei Servizi
Parallelamente si sta sviluppando un nuovo ruolo per la farmacia, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro sociosanitario polifunzionale di prestazioni al servizio della comunità, in quanto l’evoluzione della farmacia di comunità, sempre più coinvolta nel processo di presa in carico del paziente, in presidio sanitario polivalente del SSN è necessaria per garantire una risposta adeguata ai bisogni di salute dei cittadini.
In questo contesto si rende essenziale un approccio multidisciplinare e interprofessionale, salvaguardando le competenze di ciascun professionista ma convergendo tutti al raggiungimento del risultato clinico di efficacia, efficienza e sostenibilità del SSN.
Recentemente, ai fini dell’erogazione della prima quota del finanziamento relativa alla ripartizione a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021-2022 si sono stati approvati i cronoprogrammi trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise e Toscana per l’avvio della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, nonché di quelli inviati da Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto per la proroga delle attività sperimentali. Un primo step che da concretezza alla sperimentazione della Farmacia dei Servizi sperando che diventi una realtà radicata.
Riflessioni finali
La Farmacia dei Servizi è destinata, quindi, ad attivare tutte quelle iniziative che tendano a garantire il corretto utilizzo dei medicinali e incrementare l’aderenza dei pazienti alle terapie, anche partecipando alle campagne di prevenzione delle patologie a forte impatto sociale.
Si sta andando verso la delineazione della definizione di farmacia come luogo di interazione sanitaria di professionisti e pazienti. Il farmacista non effettuerà soltanto la dispensazione del bene farmaco ma applicherà le proprie conoscenze sulle modalità di utilizzo del farmaco stesso, per il miglioramento globale della salute del paziente, sempre in un’ottica di collaborazione multidisciplinare con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, infermieri e anche con il caregiver.
La stessa approvazione del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 ha previsto un ruolo delle farmacie di comunità che va ben inteso come elemento di connessione tra i servizi farmaceutici delle ASL, le farmacie ospedaliere nell’ottica della più forte integrazione socio-sanitaria nel territorio.
L’abbandono e la sostituzione dell’attuale remunerazione delle farmacie con un sistema più avanzato e aderente alle nuove necessità del SSN, che sia rispettoso degli investimenti necessari per questa evoluzione, va dunque inteso come un elemento di progressione economico-professionale cui non sempre i professionisti farmacisti della tradizione sono pronti a dare piena disponibilità.
1) DL n. 41 del 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) (G.U. n. 120 del 21/05/2021,