Le consenguenze della esclusione di Forsteo e generici di sintesi chimica dalla lista di trasparenza

Prof. Mauro M. De Rosa e Avv. Sabrina Devoto

 

 

Abstract

La recente sentenza TAR Lazio n. 14298/2023   non risolve compitamente le questioni di natura regolatoria, amministrative, concorrenziali ed economiche derivante dalla presenza concomitante sul mercato di teriparatidi di più origini, biologiche e chimiche. La decisione di escludere l’inclusione dell’originatore Forsteo e delle teriparatidi chimiche dalla lista di trasparenza annulla il vantaggio competitivo dei biosimilari che sarebbero stati privilegiati nella competition anomala che si sarebbe prodotta solo tra i primi. Rimane sullo sfondo la situazione che si produrrà se e quando le stazioni appaltanti decidessero di includere tutte le teriparatidi in lotti ad alto livello di competitività.

 

Il caso

L’uscita in commercio di prodotti a base di teriparatide non solo biosimilari ma anche di origine chimica, come da noi facilmente preconizzato (vedi Pharmadocument DTG “Le ricadute in termini regolatori e approvvigionativi dei prodotti a base di Teriparatide di diversa origine”, edizioni Pharmadoc srl, gennaio 2022), ha determinato una serie di criticità di differente natura:

  • regolatoria
  • clinico-terapeutica
  • prescrittiva
  • economica

Le criticità si sono accuite con la scelta di AIFA, sentita la CTS, di includere il prodotto di riferimento FORSTEO, il cosiddetto originatore, all’interno della lista di trasparenza pubblicata il 15.11.2022  (Comunicato AIFA 15.11.2022) insieme con i tre prodotti di origine chimica

  • TERIPARATIDE TEVA dell’azienda Teva Italia srl
  • OSEFFYL di Italfarmaco SpA ed inseguito anche di
  • PATRIDE di Neopharmed Gentili S.p.A,

Dalla lista di trasparenza sono invece rimasti esclusi i biosimilari di FORSTEO

  • MOVYMIA (EG Stada Italia), classificata in fascia A con determinazione AIFA n. 510/2019;
  • TERROSA (Gedeon Richter ), classificata in fascia A con determinazione AIFA n. 334/2020; e, da ultimo,
  • LIVOGIVA (Theramex Italy S.r.l.), classificata in fascia A con determinazione AIFA n. 241/2021 .

La Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA nella riunione del 7, 8, 9, 14 e 16 novembre 2022 “esaminata l’istruttoria predisposta dagli uffici”, ha infatti “concordato” con la proposta di “considerare identici all’originatore sia i prodotti registrati con base legale generic che il prodotto registrato con hybrid application”, mantenendo invece in “approfondimento l’eventuale inserimento in lista di trasparenza dei prodotti biosimilari” rispetto al farmaco FORSTEO.

La scelta di AIFA ha prodotto l’inevitabile proposizione del ricorso al TAR Lazio avverso al provvedimento di inclusione in questa lista e di tutti gli atti connessi e pregressi.

 

Le questioni regolatorie

Il caso del teriparatide è singolare in quanto rappresenta, come afferma la stessa AIFA, il primo caso in cui è possibile ottenere il medesimo medicinale sia attraverso procedimenti di sintesi chimica “tradizionale” sia attraverso una procedura “biologica”, ovvero che utilizzi una o più sostanze attive “derivate da una fonte biologica o ottenuti attraverso un processo biologico”.

A fronte di questa singolarità a livello regolatorio le domande di autorizzazione all’immissione in commercio sono avvenute con modalità diverse:

– MOVYMIA, TERROSA e LIVOGIVA: procedura prevista per i biosililari dall’articolo 10(4) della direttiva 2001/83/CE

– TERIPARATIDE TEVA : procedura decentrata “ibrida” ai sensi dell’articolo 10(3) della direttiva 2001/83/CE.

– OSEFFYL e PATRIDE: procedura per i farmaci generici ai sensi dell’art. 10(1) Direttiva 2001/83/CE.

 

Le rimostranze della ricorrente

La società Eli Lilly, che detiene l’AIC dell’originatore, lamenta per il tramite dei propri avvocati, tra l’altro, che

– i medicinali di origine biologica come il FORSTEO non possono essere assoggettati al meccanismo di sostituibilità automatica delle prescrizioni disciplinato dall’art. 7 del d.l. n. 347/2001;

– l’inserimento in lista di trasparenza del medicinale FORSTEO realizza una diretta e chiara violazione anche del principio della continuità terapeutica dei pazienti in trattamento con un determinato medicinale biologico; i pazienti che si trovano in cura con il medicinale originator, vengono costretti a subire un cambio forzato di terapia da parte del farmacista, a prescindere dal parere del medico, anche in contrasto con quanto sancito dal Secondo Position Paper AIFA sui farmaci biosimilari (“la scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore”).

Inoltre, l’esito della valutazione della CTS “nella riunione del 7, 8, 9, 14 e 16 novembre 2022” per la ricorrente avrebbe comportato che i biosimilari in commercio (MOVYMIA, TERROSA e LIVOGIVA ) non siano stati inclusi in lista di trasparenza, continuando a beneficiare del rimborso integrale da parte del SSN.

L’inserimento in lista di trasperenza dell’originator biologico e l’esclusione del biosimilari avrebbe, a parere della ricorrente, alterato completamente le dinamiche concorrenziali.

 

La sentenza

La sentenza del TAR dopo l’esplicitazione dei motivi della ricorrente Lilly entra subito nel merito dell’inquadramento normativo e regolatorio facendo esplicito riferimento ai concetti di

  • unicità del prodotto
  • trasferibilità di materiali e procedure
  • caratterizzazione e controllo di qualità
  • indicazioni sul processo di produzione.

Da qui la decisione dei giudici che si riferisce proprio a “tale unicità del farmaco biologico” che “comporta la non possibilità di sostituire un farmaco biologico con un suo biosimilare”.

Il riferimento cui si appellano i giudici è l’art. 15 del d.l. 95/2012 che sancisce tale impossibilità prevedendo, al comma 11 quater, che “L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze.

Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari”.

Ne discende il percorso “logico”, effettuato dal Colegio, per cui se la “disposizione in questione nulla dice in ordine alla possibilità della sostituibilità tra farmaco biologico e farmaco tradizionale” e “se la norma prescrive l’insostituibilità del farmaco biologico con uno similare a maggior ragione questo deve valere con riferimento a un farmaco tradizionale”.

 

Le conseguenze

Il TAR, quindi, annulla l’inclusione delle teriparatidi sia quelle da originatore biologico FORSTEO che le tre da sintesi chimica, nella lista di trasparenza, che, ricordiamo, consente l’intercambiabilità a livello di farmacia aperta al pubblico.

Pertanto, rimane inalterata la scelta di esclusiva in capo al prescrittore di tutte le teriparatidi oggi in commercio.

 

Discussione

Il TAR non interviene sulla ulteriore tematica sottesa dalla differenziazione dei prodotti a livello di gare ospedaliere laddove questi prodotti fossero inclusi non già nelle liste di trasparenza ma in quelle di acquisto, probabilmente perché tale questione non è stata sollevata o perché, in fondo, non interferente con la prescrizione di prodotto a livello di medico di medicina generale successiva al piano terapeutico emesso dallo specialista interessato.

 

Conclusioni

L’obiettivo di Lilly di annullare l’inserimento di Forsteo è sicuramente stato raggiunto. I prodotti di origine chimica a base dello stesso principio attivo vengono a “convivere” con quelli di origine biologica sia biosimilari che originatore, che diventa “lo stesso” anche per i generici ibridi usciti in commercio.

È altamente probabile che si formi un ulteriore contenzioso laddove una stazione appaltante decidesse di includere in un lotto “complesso”(1) o “unico” (2) tutti prodotti; questo porterebbe alla necessità di richiedere ad AIFA di pronunciarsi sulla sovrapponibilità tra i diversi prodotti.

 

 


[1] Per lotto complesso si intende quel partitura all’interno della quale sia collocabili prodotti diversi a base di principi attivi “diversi” tra loro ( es.  epoetine) o anche a base dello stesso principio attivo, ancorché con caratteristiche diverse (es.Fattore VIII)
[2] Per lotto unico in base alla accezione dell’AGCM si intende quella partitura all’interno della quale sia collocabili prodotti diversi a base dello stesso principio attivo biologico/biotecnologico