La dematerializzazione della ricetta anche per gli stupefacenti agevola il lavoro del MMG e perfeziona ulteriormente il “distanziamento clinico-domiciliare”.

Prof. Mauro De Rosa e Dott.ssa Noemi Burgio

 

Premessa

Il distanziamento fisico chiamato anche giornalisticamente sociale a causa del virus pandemico SARS-CoV-2 è intervenuto anche nel rapporto medico-paziente. I pazienti che necessitavano di visita ambulatoriale, specialistica e di attivazione di ricette ed impegnative sono stati costretti a modificare pesantemente le loro abitudini consolidate e a seguire direttive derivanti dalle Autorità governative centrali, regionali e talora anche comunali non sempre chiare ed esaustive.

 

Gli accessi agli ambulatori medici

Queste direttive hanno anche riguardato l’impegno dei medici che hanno dovuto limitare le loro visite domiciliari, impedito il normale disbrigo dell’attività ambulatoriale e attivato nuove formule prima sperimentate ma non estese alla stragrande maggioranza dei loro pazienti come è avvenuto nei recenti mesi.

 

L’emissione delle ricette e dei piani terapeutici

In molte realtà l’emissione delle ricette con modalità telematica ed eventuale stampa del promemoria a seguito della visita ambulatoriale del paziente era già una realtà consolidata così come la reiterazione delle impegnative per la continuità terapeutica nel prosieguo di terapia.

L’emissione dei piani terapeutici di norma segue procedure che implicano l’esecuzione di esami specialistici e un’anamnesi clinica richieste sia per l’emissione che per il prolungamento della validità degli stessi piani al follow-up previsto. L’elemento di novità è stato rappresentato dal prolungamento della validità in assenza delle relative verifiche derivanti dalle restrizioni vigenti.

 

L’intervento normativo

Nel dettaglio le misure adottate durante l’emergenza COVID-19 per favorire la diffusione della ricetta elettronica  sono state:
– l’Ordinanza del capo della protezione civile del 19 marzo 2020 che ha consentito l’adozione delle modalità alternative al promemoria cartaceo per limitare gli accessi presso gli studi dei medici del SSN;
– il Decreto interministeriale del 25 marzo 2020, che ha previsto l’estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico AIFA, ai medicinali distribuiti per conto del SSN con una estensione delle modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo anche oltre la fase emergenziale;
– la Nota del 6 maggio 2020 con la quale è stata avviata la dematerializzazione delle ricette da parte dei medici del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN).

 

La peculiarità degli stupefacenti

Come è avvenuto in altri settori, l’emissione progressiva di norme (Decreti, Ordinanze, Note) successive e di regolamentazione dei DPCM susseguitisi, ha messo in evidenza alcune dimenticanze, sicuramente non volute, cui successivamente è stato posto rimedio con ulteriori note regolamentari.

È il caso della situazione riguardante una categoria di prodotti specifica ad uso analgesico “tabellati” dalla Farmacopea Ufficiale. È noto che tutti i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope sono regolamentati, oltre che dalla disciplina prevista per tutti i medicinali, anche dalle specifiche disposizioni di settore regolamentate dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i..

Tutti ricordano le norme del 2009 sulla detabellizzazione grazie alle quali con l’ordinanza 6 giugno 2009 recante “Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, venne consentita la prescrizione senza particolari vincoli sulla ricetta ordinaria.

Il presupposto era che una delle cause che rendevano difficile l’accesso alla terapia del dolore risultava essere la necessità prevista dal testo unico dell’utilizzo del ricettario speciale per la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei. Pertanto, con l’ordinanza indicata si aveva una ricollocazione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis del testo unico, che vengono iscritti nella sezione D della tabella II allegata al citato testo unico, con l’esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina a uso orale.

 

I pazienti dimenticati

I pazienti che fanno uso di analgesici e stupefacenti costituiscono sottopopolazioni importanti, affetti da patologie croniche a carattere degenerativo tra cui quelle tumorali, quelle ossee, e la prescrizione dei farmaci ad essi dedicati deve essere costante e continuativa.

Anche per questi pazienti l’obiettivo principale è quello di ridurre se non azzerare l’afflusso di pazienti negli studi medici, mediante le misure già messe in atto per la dematerializzazione delle prescrizioni e del promemoria cartaceo. L’impedimento derivava dalla necessità di prescrizione di alcuni di questi prodotti con modalità cartacea ([i]) senza la quale la ricetta non avrebbe potuto essere spedita in forza della legge vigente.

 

SSNLa nota sugli stupefacenti

Finalmente, con la Nota del 14 maggio 2020, Il Ministero della Salute, congiuntamente a quello delle Finanze, ha posto fine a questa criticità intervenendo a chiarire i dubbi e le incertezze sorti in sede di distributori terminali dei farmaci e dei prescrittori, in relazione alla possibilità di ricomprendere i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope, inclusi quelli destinati alla terapia del dolore, nelle prescrizioni dematerializzate.

La Nota chiarisce che sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali  e i medicinali con forte attività analgesica, previsti dall’allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**).

Restano escluse dalla materializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore. Con la Nota vengono specificate le modalità e i tempi di attuazione della dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci stupefacenti.

 

I vantaggi della dematerializzazione e i limiti della restrizione

I vantaggi della dematerializzazione delle ricette, introdotta grazie all’attivazione di sistemi informatici regionali sempre più efficienti e collegati tra loro e utilizzati dai prescrittori convenzionati SSN, sono evidenti e in questo periodo covidiano mostrano ancor di più la loro valenza innovativa, permettendo ai pazienti di ricevere sul proprio smartphone e alle farmacie nei loro computer la ricetta contenente la prescrizione validata per la relativa spedizione.

Sicuramente permane il limite, in questo obbligatorio distanziamento clinico-domiciliare, dell’assenza della visita clinica, rinviata per la contingente situazione pandemica, e della successiva conferma diagnostica e terapeutica, che oggi si svolge sempre di più al telefono, o, quando va bene, via tablet con i collegamenti internet, senza la possibilità di poter auscultare il paziente, di verificarne i segni vitali classici, di fare semeiotica tradizionale, di avere quel rapporto empatico paziente-medico sempre più ristretto e contenuto.

 

Conclusioni

Ma di necessità virtù e in questo senso la pandemia ci ha fatto fare una accelerazione verso l’impiego universale degli strumenti e delle procedure informatiche che probabilmente nessuno prima avrebbe potuto predire.

Va detto che la “facilizzazione” prescrittiva e distributiva degli stupefacenti tabellati arriva in ritardo rispetto alle altre norme dematerializzanti facilitatrici ma è ancora vivo l’effetto dello scandalo che ha portato all’onore delle cronache, e al rinvio al giudizio per corruzione e una serie di altri reati, illustri clinici e ben 17 case farmaceutiche con 52 perquisizioni effettuate in sette regioni d’Italia.

A questo punto può essere comprensibile la prudenza del legislatore nei ritardi all’emissione della Nota interministeriale: come dire che la prudenza non è mai troppa.

 


[i] La ricetta cartacea per il Servizio sanitario nazionale è regolata dal DM 17 marzo 2008, recante Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell’articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale. La prescrizione degli stupefacenti era stata esclusa dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011 (G.U. n. 264 del 12 novembre 2011)